(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
      Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 1° aprile 2020) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la  legge  regionale  29  dicembre  2016,  n.  25  (Legge  di
stabilita' 2017) e in particolare l'art. 4, commi 30 e 30-bis secondo
cui  l'Amministrazione   regionale   e'   autorizzata   a   concedere
contributi, fino al 50 per cento  della  spesa  ammissibile,  per  la
rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di culto, comprese
le relative pertinenze, da edifici sedi di associazioni  senza  scopo
di lucro, da edifici di proprieta' di persone fisiche  gia'  sedi  di
imprese cessate; 
  Visto l'art. 4, comma 31 della richiamata legge  regionale  secondo
cui con regolamento regionale sono definiti i requisiti dei  soggetti
beneficiari, il termine e le modalita'  per  la  presentazione  delle
domande di contributo, il limite massimo del contributo  concedibile,
le spese ammissibili, i criteri e le modalita' per la  concessione  e
l'erogazione dei contributi e di rendicontazione della spesa; 
  Visto  il  Regolamento   di   organizzazione   dell'Amministrazione
regionale e degli enti regionali,  emanato  con  proprio  decreto  27
agosto  2004,  n.   0277/Pres.,   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14  della  legge  regionale  18  giugno  2007,  n.  17
(Determinazione della forma di governo della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia e del sistema elettorale  regionale,  ai  sensi  dell'art.  12
dello Statuto di autonomia); 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 395 del  13  marzo
2020; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento per  la  concessione  dei  contributi
concernenti la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici  di
culto, da edifici sedi di associazioni senza  scopo  di  lucro  o  di
imprese cessate, ai sensi  dell'art.  4,  comma  30-bis  della  legge
regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di  stabilita'  2017)»,  nel
testo allegato che costituisce parte  integrante  e  sostanziale  del
presente decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                               FEDRIGA